Il TAR Milano afferma che:
- secondo il più recente orientamento espresso dal Consiglio di Stato, la casella di p.e.c. da utilizzare per la rituale notificazione del ricorso alle Amministrazioni pubbliche è soltanto quella tratta dall’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’articolo 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012; al contrario, l’indirizzo p.e.c. risultante dal registro IPA (di cui all’articolo 16, comma 8, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2 del 2009 e non più espressamente menzionato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari) non può ritenersi valido ai fini della notifica degli atti giudiziari alle P.A. (Consiglio di Stato, Sez. III, 22 ottobre 2019, n. 7170);
-  l’interpretazione della normativa di riferimento rinviene esiti non univoci in giurisprudenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 27 febbraio 2019, n. 1379; Id., Sez. V, sentenza 12 dicembre 2018 n. 7026) e in tali evenienze (“contraddistinte dalla evidenziata oscillazione giurisprudenziale”, come evidenziato da Consiglio di Stato, Sez. III, 22 ottobre 2019, n. 7170) non può che accordarsi il beneficio della rimessione in termini ex articolo 37 c.p.a.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 81 del 13 gennaio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.