Il TAR Milano sostiene che:
«È ben vero che al momento della conclusione del subprocedimento di ammissione alla gara e di adozione del relativo atto endoprocedimentale era vigente la disciplina contenuta nell’articolo 120, comma 2 bis, Cod. proc. amm., che imponeva la immediata impugnazione delle ammissioni e delle esclusioni dei concorrenti. È, tuttavia, vero anche che al momento della conclusione della procedura ristretta di cui si discute, al momento cioè dell’aggiudicazione dell’appalto, quella norma processuale non era più vigente. Quando, cioè, si è verificata la lesione all’interesse della società … al conseguimento del bene della vita (i.e. l’aggiudicazione dell’appalto) operava la regola generale, e ora senza più eccezioni, per cui gli eventuali vizi degli atti endoprocedimentali (quale, l’ammissione della concorrente) devono essere fatti valere contro il provvedimento conclusivo del procedimento (l’aggiudicazione). Ora, come noto, il processo è retto dal principio “tempus regit actum”, per cui va applicata la disciplina processuale vigente al momento della sua instaurazione. E, dunque, nel caso di specie va applicata la disciplina che non conosce più il rito superspeciale di cui al comma 2 bis dell’articolo 120 del Cod. proc. amm.. D’altro canto, voler ragionare diversamente significherebbe assegnare ultrattività al rito previgente in assenza di una espressa previsione normativa».

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 69 del 10 gennaio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.

In senso contrario: cfr. TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 45 del 20 gennaio 2020.