Il Tar Milano precisa che la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente non può comportare che i fatti posti a fondamento del ricorso debbano ritenersi accertati e che l’interpretazione delle norme proposta da parte ricorrente sia vincolante per il giudice; infatti, l’art. 64, comma 2, c.p.a. stabilisce che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite”; ne consegue che solo la costituzione delle amministrazioni resistenti è il presupposto perché possa operare il principio di non contestazione, il cui perimetro è poi limitato ai fatti e non può estendersi alle norme.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 63 del 9 gennaio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.