Il Consiglio di Stato chiarisce che un bosco rappresenta un sistema vivente complesso insediato in modo tale da essere in grado di autorigenerarsi, così dissipando del tutto l’idea che per bosco debba intendersi l’insieme monocultura di alberi destinati, ad esempio, alla produzione di legname; la nozione di bosco non è in alcun modo riducibile a quella di un insieme di alberi; del resto, una differente nozione sarebbe non solo incompatibile con il dato esperenziale, ma non consentirebbe la tutela di tutti gli altri interessi pubblici, che motivano il divieto di antropizzazione di detti territori; si pensi alla tutela della fauna selvatica che evidentemente necessita per la sua vita non solo di aree interamente boscate, ma anche di radure.

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 8242 del 2 dicembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.