Il Consiglio di Stato, riformando una sentenza del TAR Milano, afferma che le convenzioni urbanistiche possono consentire lo scomputo degli oneri di urbanizzazione, ma non del costo di costruzione.
In argomento, si veda ora in Lombardia la recente L.R. 26 novembre 2019 n. 18, il cui art. 4, comma 1, lettera g), ha aggiunto al comma 1 dell’art. 46 della L.R.  n. 12 del 2003 il seguente comma:
«1 bis. Nel caso in cui la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale prevista in convenzione non sia correlata alla necessità di garantire il reperimento della dotazione di cui all’articolo 9 e l’approntamento delle opere e delle infrastrutture sia totalmente aggiuntivo rispetto al fabbisogno generato dalle funzioni in previsione, è ammessa la possibilità di dedurre gli importi di dette opere o attrezzature a compensazione del contributo afferente il costo di costruzione di cui all’articolo 48.».

Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8919 del 31 dicembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.