Il TAR Milano, in merito all’interferenza del diniego di permesso di costruire in sanatoria con il libero godimento di un bene legittimamente acquisito in buona fede, specifica che “la giurisprudenza ha recentemente chiarito che le sanzioni civili ed amministrative contro l’abusivismo edilizio sono solo parzialmente coincidenti. Infatti, in costanza di una dichiarazione reale e riferibile all'immobile, il contratto sarà in conclusione valido, e tanto a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo in esso menzionato (purchè esistente), e ciò per la decisiva ragione che tale profilo esula dal perimetro della nullità prevista dalla normativa civilistica (Cass. Civile, Sez. Un., n. 8230/2019). Tuttavia il diniego di permesso di costruire in sanatoria non costituisce un’interferenza illecita nel diritto di proprietà, in quanto tale diritto è conformato dalla legge allo scopo di assicurarne la funzione sociale (art. 42 Cost.) mentre l’ordine di demolizione di un bene legittimamente acquisito, al quale fa più specificamente riferimento il motivo di ricorso, tende alla riparazione effettiva di un danno al corretto sviluppo del territorio e non è rivolta nella sua essenza ad infliggere una punizione per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge”.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 178 del 24 gennaio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.