Il TAR Milano delinea la ratio e l’ambito di applicazione della previsione di cui all’articolo 96 del R.D. n. 523 del 1904 che reca l’elenco dei “lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese” e in particolare, la previsione di cui alla lettera f) del comma 1 che vieta “le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”.
Il TAR afferma che: «Tale disposizione opera anche in relazione alle acque lacuali. Lo afferma il Consiglio di Stato osservando come il divieto di edificazione in esame abbia carattere assoluto e riguardi, in genere, le acque pubbliche. La regola sub observatione non si limita, quindi, ai soli corsi d’acqua come dimostra l’alinea dell’articolo che, nel fare riferimento alle acque pubbliche in genere, non pone alcuna restrizione del genere diversamente da quanto invece dispone la disposizione di cui all’articolo 98, comma 1, lettera d), circoscritta alle nuove “costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali”. Né una diversa conclusione può affermarsi in ragione della mancata espressa menzione dei laghi da parte delle previsioni contenute nell’articolo 96 e la sola menzione degli stessi nel successivo articolo 97. Invero, la disposizione di cui all’articolo 97, comma 1, lettera n), reca “una previsione particolare riferita al regime delle spiagge dei laghi e nulla dice circa la disciplina delle sponde, per la quale dunque non può non valere la norma generale dell’art. 96” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 novembre 2012, n. 5620). Del resto, “se la finalità delle disposizioni in oggetto è quella di consentire il libero deflusso delle acque, è evidente che la medesima esigenza si pone con riguardo alle acque dei laghi, anch’esse soggette a innalzamenti di livello” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 novembre 2012, n. 5620)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 37 del 7 gennaio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri