Il TAR Milano precisa che le dichiarazioni di atto di notorietà da parte di soggetti terzi, esibite in giudizio dalla parte ricorrente, costituendo un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale, sono insuscettibili di assurgere al rango di prove e possono, al più, rappresentare meri indizi che, però, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non sono idonee a scalfire l'attività istruttoria dell'amministrazione resistente; infatti, il contenuto di quanto rappresentato nella dichiarazione sostitutiva non è assistito da garanzia privilegiata, essendo certa esclusivamente la provenienza della dichiarazione da parte di chi l’ha sottoscritta.
Aggiunge poi il TAR che, per quanto attiene poi all’assunzione della prova testimoniale, in materia edilizia, la prova per testimoni si connota come del tutto residuale e idonea solo ad integrare principi di prova oggettivi (ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, ecc.), concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio quanto nel tempo (nel caso di specie, non essendo stato offerto un idoneo principio di prova documentale a favore della tesi di parte ricorrente, la richiesta di assunzione della prova testimoniale è stata rigettata).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2730 del 23 dicembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri