Il TAR Brescia precisa che la necessità di garantire la concorrenza impone alle stazioni appaltanti di non escludere tutte quelle offerte che hanno ad oggetto prodotti con caratteristiche tali da soddisfare le specifiche tecniche richieste; ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 68 del d. lgs. 50/2016, il riferimento negli atti di gara a specifiche certificazioni tecniche non consente alla stazione appaltante di escludere un concorrente respingendo un’offerta se questa possiede una certificazione equivalente e se il concorrente dimostra che il prodotto offerto ha caratteristiche tecniche perfettamente corrispondenti allo specifico standard richiesto; dato tale principio risulterebbe abnorme far discendere l’esclusione dell’offerta dal fatto che, incontestato che il prodotto offerto possiede tutte le caratteristiche richieste (e dichiarate nell’offerta), quello fornito per la “verifica in vivo” risulti privo esclusivamente del marchio CE, di cui la ditta concorrente garantisce la presenza nel prodotto che sarà fornito.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 1055 del 9 dicembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.