Il Consiglio di Stato precisa che: «Ai sensi dell’art. 44 comma 4 c.p.a., “Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza”. Per la costante giurisprudenza si tratta di ipotesi in cui la notifica non sia andata buon fine per fatti non addebitabili al notificante, ovvero la non imputabilità sussiste solo laddove la mancata notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non anche alla omissione od alla erroneità di adempimenti spettanti al notificante (Cons. Stato Sez. III, 24 aprile 2018, n. 2462). La rinnovazione della notifica può essere dunque concessa solo se l’esito negativo dipenda da causa che risulta non imputabile al notificante (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6207; id, 12 gennaio 2011, n. 107)».

Consiglio di Stato, Sez. II, n. 396 del 16 gennaio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.