Il TAR Milano precisa che la stazione appaltante nella configurazione della disciplina di gara gode di ampia discrezionalità, in quanto funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico tutelato dalla Amministrazione, purché non si restringa irragionevolmente la concorrenza, ovvero non si giunga ad esiti palesemente illogici, o ancora il contenuto sia trasparente e intellegibile; ora, tra gli esiti palesemente illogici cui la legge di gara non può condurre, pena la illegittimità della medesima, rientra indubbiamente quello della non rimuneratività, neanche minima, del capitale investito o, peggio, dell’esecuzione del contratto in perdita; deve, peraltro, trattarsi di una non rimuneratività oggettiva che valga, cioè, per qualsiasi operatore economico che intenda partecipare al confronto competitivo, e non soggettiva, ossia legata alle specifiche modalità organizzative e produttive del singolo concorrente.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2658 del 12 dicembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri