Il TAR Milano ritiene degna di accoglimento la censura rivolta contro un PGT, con la quale parte ricorrente si duole della violazione del principio di perequazione urbanistica integrata con la scelta del Comune di gravare esclusivamente l’area della ricorrente del “costo” necessario per realizzare il pubblico interesse della tutela ambientale e paesaggistica.
Osserva al riguardo il TAR Milano che, come si evince dall’esame degli artt. 11 della L.R. n. 12/2005 e 2.1.3 della deliberazione di G.R. 29.12.2005, n. 8/1861, il principio della perequazione urbanistica è definito quale strumento di gestione del piano, incentrato su un’equa ed uniforme distribuzione di diritti edificatori indipendentemente dalla localizzazione delle aree per attrezzature pubbliche e dei relativi obblighi nei confronti del Comune; sebbene non sussista un obbligo di previsione di un sistema urbanistico perequativo o compensativo, la tendenza è in tal senso, in adesione a politiche urbanistiche fondate su scelte operative volte a rendere i proprietari delle aree coinvolte compartecipi delle determinazioni, oltre che basate su una sempre più equa ripartizione del peso derivante dai vincoli imposti ai privati, anche di tipo conformativo; l’istituto della perequazione ha, dunque la finalità di eliminare le diseguaglianze che la pianificazione tradizionale produce fra proprietari di aree aventi caratteristiche simili, tendendo a realizzare un’equa distribuzione dei diritti edificatori tra tutte le proprietà ricomprese all’interno dei medesimi ambiti.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1800 del 25 luglio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.