Il TAR Milano precisa che, nel rapporto tra due provvedimenti di diniego di accertamento della compatibilità paesistica di precedenti manufatti realizzati senza titolo, il rinnovo dell’istruttoria e la nuova ponderazione dell’assetto di interessi, la cui sussistenza renda il secondo atto una “conferma propria” impugnabile, deve essere attinente ad un “aliquid novi” sul piano sostanziale (relativo, rispettivamente, o al piano degli elementi oggettivi della fattispecie, oppure a quello delle valutazioni di legittimità o di merito) del rapporto tra situazione soggettiva del richiedente ed esercizio del potere da parte della P.A., perché altrimenti – laddove ci si soffermasse al mero dato formale dell’esistenza di una istruttoria, qualsivoglia fosse il suo contenuto – sarebbe di intuitiva evidenza che ci si troverebbe sempre di fronte ad un atto confermativo proprio.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1923 del 2 agosto 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.