Il TAR Milano, nello stabilire il campo di applicazione dell'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167, commi 4 e 5, del t. u. n. 42 del 2004, con specifico riguardo alla valutazione sulla creazione o meno di una superficie utile o volume, ritiene che la stessa dia luogo ad un accertamento che prescinde dall’apprezzamento di valori estetici o, comunque, di merito, di spettanza della Soprintendenza, derivando dall’applicazione di norme giuridiche disciplinanti l’attività urbanistico-edilizia (nella fattispecie il TAR ha ritenuto legittima la determinazione di un Ente Parco di non assoggettare al giudizio estetico un’opera in quanto concretizzatasi nella creazione di un nuovo volume).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1964 del 7 agosto 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.