Il TAR Milano precisa che secondo la disciplina della c.d. class action ex d.lgs. n. 198/2009 (art. 1, comma 1), i titolari d’interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei possono agire in giudizio, innanzi al giudice amministrativo, nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale di tali propri interessi; il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati ma, secondo la disposizione di cui all’art. 1, comma 4, "a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1”: di quei soggetti cioè titolari di interessi giuridicamente rilevanti, cui, dalla condotta omissiva o negligente della pubblica Amministrazione, derivi una lesione diretta, concreta e attuale e che vanno indicati nominativamente, riportando, per ciascuno di questi, il titolo e l’oggetto dell’azione (nella fattispecie il TAR Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una Associazione di categoria, in quanto nell’atto introduttivo del giudizio, così come in quelli in seguito formati, gli associati,  a tutela dei quali era proposta l'azione, non erano indicati nominativamente, riportando, per ciascuno di questi, il titolo e l’oggetto dell’azione).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1931 del 2 agosto 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.