Il TAR Milano aderisce all’orientamento della Corte di cassazione in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura secondo cui l’uso agronomico presuppone che il fango rispetti i limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato e quindi anche quelli previsti dalla Tabella 1, colonna A, dell'allegato 5, al titolo 5, parte 4, d.lgs. n. 152 del 2006.
Il TAR Milano ha, quindi, annullato una delibera della Giunta regionale della Lombardia che ha innalzato i valori limite delle concentrazioni di idrocarburi e fenoli, fissandoli sopra i limiti di cui alla predetta tabella dell’allegato 5 al titolo 5, parte 4, d.lgs. n. 152 del 2006, e ciò in quanto le regioni possano sì intervenire sulla disciplina dei valori delle sostanze inquinanti contenute nei rifiuti (e nei fanghi da depurazione in particolare), ma ciò al solo fine di dettare norme più stringenti volte ad assicurare livelli di tutela più elevati rispetto a quelli standard – applicabili all’intero territorio nazionale – individuati dalla normativa statale.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1782 del 20 luglio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.