Secondo il TAR Milano, l’utilizzo di un immobile destinato all’uso industriale, artigianale o direzionale come luogo di culto, e non solo come sede di attività associativa, palesa un utilizzo dei locali che, per la sua incidenza urbanistica ed edilizia, necessita del previo rilascio di un permesso di costruire; le attività industriali o artigianali e quelle culturali e di culto rappresentano categorie funzionali autonome, per cui per ciascuna si impone l'acquisizione del titolo edilizio abilitativo; il comportamento urbanisticamente rilevante è l’uso del bene come luogo di culto e di preghiera, destinazione che presuppone necessariamente il rilascio del permesso di costruire per espressa previsione dell’art. 52, comma 3 bis, L.R. 12/2005, ciò perché anche un mutamento di destinazione d'uso, anche se non comporta la realizzazione di opere edilizie, non può comunque escludere la valutazione sull’impatto urbanistico.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2018 del 27 agosto 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.