Precisa il TAR Milano che la “sagoma” dell’edificio si individua (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1564 del 15 marzo 2013; Cass., sez. III, 23 aprile 2004, n. 19034) nella conformazione planovolumetrica della costruzione e nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti.
Aggiunge poi il TAR Milano che l'impatto dell'intervento edilizio si misura prendendo in considerazione, non solo l'aggravio del fabbisogno di infrastrutture e servizi che esso induce, ma anche l'alterazione del paesaggio urbano che esso comporta sul piano morfologico-architettonico, per il che la linea di demarcazione tra nuova edificazione e ristrutturazione, in relazione alla quale assume rilievo il rispetto o meno della sagoma, afferisce proprio alla tutela del paesaggio, che è valore costituzionale, per il quale s’impone una disciplina uniforme in ambito nazionale (ex art. 9 Cost.).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1989 del 16 agosto 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.