Il Consiglio di Stato precisa che, ai fini dell’assoggettamento al contributo di costruzione, costituisce attività edificatoria quella che indipendentemente dall'esecuzione fisica di opere, si rivela produttiva di vantaggi economici connessi all'utilizzazione, ricadendo pertanto nell’ambito di applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 380/2001; nella fattispecie il Consiglio di Stato ha ritenuto assoggettabile al contributo di costruzione la realizzazione di opere realizzate su un’area avente estensione pari a circa settanta ettari consistenti nella realizzazione di un impianto di carattere ricreativo - sportivo destinato al golf, con annesso parcheggio a servizio della struttura, con la creazione di fossi, impianti di irrigazione e di un laghetto, nonché mediante sbancamento di terreno e opere di modellamento dell’area verde destinata all’allocazione delle buche e ai percorsi realizzati mediante creazione di collinette e di alcuni laghetti.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 3990 del 28 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.