La Sezione Quinta del Consiglio di Stato, discostandosi dai precedenti della Sezione Terza n. 5182/2017 e n. 1902/2018, afferma che il termine (di trenta giorni) per la proposizione del ricorso incidentale, da parte del concorrente che, nel quadro del rito di cui all’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., ha subito in prevenzione l’impugnazione di altro concorrente della propria ammissione al prosieguo della gara (e che intenda far valere l’estromissione del ricorrente principale) decorre non – come nella fattispecie del ricorso incidentale ordinario di cui all’art. 42 c.p.a. – dalla ricevuta notifica del ricorso principale (che, nell'ipotesi generale, attiva e fa insorgere l’interesse ad agire), ma dalla conoscenza, nelle forme legali, dell’avvenuta ammissione del ricorrente principale.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 5036 del 23 agosto 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

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