Secondo il TAR Milano, il principio che vieta nelle gare pubbliche la commistione fra requisiti soggettivi di partecipazione e requisiti oggettivi di valutazione delle offerte deve essere sempre applicato secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, non potendo negarsi la legittimità di criteri di valutazione che possano premiare la caratteristiche organizzative dell’impresa in relazione all’oggetto dell’appalto, soprattutto se tali criteri non sono preponderanti nella determinazione complessiva del punteggio tecnico.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1869 del 30 luglio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.