Il TAR Milano precisa che il concetto di pertinenza urbanistica non coincide con il concetto di pertinenza civile: ai fini edilizio-urbanistici è, infatti, pertinenza il manufatto privo di autonoma destinazione e di autonomo valore, che non incide sul carico urbanistico, che presenta ridotte dimensioni e che non altera in modo significativo l’assetto del territorio; tale non è sicuramente una piscina interrata, sia per gli importanti lavori di scavo che la sua realizzazione comporta (nel caso di specie, la vasca ha dimensioni di m. 14,70 x 7,00, è di forma semicircolare con diametro di m. 2,60 e ha profondità che va da un minimo di m. 1,50 a un massimo di m. 1,80), sia perché non è elemento necessario ai fino del completamento di un’unità immobiliare avente destinazione residenziale.
Aggiunge il TAR Milano che, in quanto nuova costruzione, non solo la realizzazione di una piscina interrata presuppone il rilascio del permesso di costruire, ma, ove inserita in un contesto vincolato essa è anche insuscettibile di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, posto che la sanatoria prevista del comma 4 dell’articolo 167 del D.Lgs. n. 42/2004 non si applica in ipotesi di aumento del volume o delle superfici utili.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1962 del 7 agosto 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.