Secondo il TAR Milano, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la mobilità relativa al trasferimento del dipendente pubblico tra enti del medesimo comparto o tra enti di comparti diversi, configurandosi la stessa come cessione del contratto di lavoro che si verifica nel corso di un rapporto già instaurato, tale da non determinare la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione, ma comportando solo la modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già in atto.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1943 del 3 agosto 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.