Il TAR Milano, quanto alla legittimità dell’asfaltatura di una strada vicinale eseguita in assenza di titolo edilizio, evidenzia che ogni attività di trasformazione del territorio assume rilevanza se risulta idonea a modificarlo in modo permanente e significativo; difatti, vanno ricondotti alla categoria della trasformazione edilizia urbanistica le opere che modificano significativamente la realtà urbanistica e territoriale, indipendentemente dal fatto che la loro realizzazione richieda attività edificatoria in senso stretto; più precisamente, devono ritenersi inclusi in tale categoria gli interventi di trasformazione del suolo, quali, ad esempio, la sua cementificazione o lo spianamento di un terreno al fine di ottenerne un piazzale, in quanto anche essi creano un nuovo assetto urbanistico: tali mutamenti di destinazione possono avere luogo solo se siano stati espressamente consentiti da una previsione urbanistica; da ciò discende, sempre per il TAR, l’illegittimità dell’asfaltatura di una strada sterrata senza alcun permesso, considerato che, trattandosi di una significativa trasformazione del contesto urbanistico ed edilizio, per la sua realizzazione è richiesto il previo rilascio di un permesso di costruire.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1886 del 30 luglio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.