Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 254 del 29 ottobre 2016 è pubblicata la legge 25 ottobre 2016 n. 197, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

Testo coordinato
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Si segnala che, come da avviso pubblicato sul sito www.normattiva.it, i testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
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Per il contenuto delle misure con riguardo al processo amministrativo telematico si vedano i precedenti post:





Pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 252 del 27 ottobre 2016, il D.P.R. 12 settembre 2016 n. 194, di approvazione del regolamento, in applicazione dei principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante norme per la semplificazione e l'accelerazione di procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione.


Il TAR Bologna, esaminando il caso di un bando la cui pubblicazione in G.U.U.E. è avvenuta nella vigenza del vecchio codice dei contratti pubblici, mentre la pubblicazione in G.U.R.I. è intervenuta successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, ha affermato che la pubblicazione rilevante ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, in quanto vigente a tale momento, è esclusivamente quella nella G.U.R.I.

La sentenza del TAR Emilia Romagna, Bologna, Seconda Sezione, n.883 del 26 ottobre 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa


Il TAR Lombardia, Milano, precisa che sino all'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, la notificazione a mezzo posta elettronica certificata, effettuata dal difensore in mancanza di una specifica disciplina, non costituisce una forma ordinaria di notificazione, dovendosi ritenere tale soltanto quella che è riferibile agli atti processuali di parte in formato analogico: essa, in mancanza di una specifica disciplina riferita al vigente processo amministrativo, è dunque nulla se non previamente e dettagliatamente autorizzata.
Il TAR Milano aderisce, poi, all’orientamento secondo il quale, sulla scorta dell'art. 44, comma 3, c.p.a. e del principio della strumentalità delle forme processuali, la costituzione delle parti intimate, effettuata nei termini di legge e argomentata in rito e nel merito al fine di chiedere la reiezione del ricorso, è idonea a sanare la nullità, per effetto del raggiungimento dello scopo, e a instaurare validamente il rapporto processuale; inoltre, sempre secondo il TAR Milano, può farsi ricorso, caso per caso, all’applicazione dell’istituto dell’errore scusabile, ex art. 37 c.p.a., e alla rimessione in termini in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto per effettuare la notifica ordinaria.

La sentenza della Quarta Sezione del TAR Lombardia, Milano, n. 1950 del 24 ottobre 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Il TAR Toscana afferma che una pronuncia di decadenza di un permesso di costruire, in particolare allorquando consegua ad una comunicazione di avvio dei lavori e si fondi sulla qualificazione difforme tra le parti di opere eseguite, deve necessariamente essere preceduta da comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, senza che a ciò osti la natura vincolata del provvedimento di decadenza.

La sentenza del TAR Toscana, Terza Sezione n. 1537 del 25 ottobre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - in sede di impugnazione di una decisione del Consiglio di Stato, secondo la quale integra un abuso di processo la contestazione della giurisdizione in sede di appello da parte del ricorrente che abbia optato per tale giurisdizione in primo grado - ha enunciato il seguente principio di diritto: “L’attore che abbia incardinato la causa dinanzi a un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato a interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto”.


La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21260 del 20 ottobre 2016 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione.


La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7, il quale, in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia oggetto della sentenza n. 309 del 2011, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, prescrive che i permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011 (data di pubblicazione della sentenza citata), nonché le denunce di inizio attività esecutive alla medesima data, siano considerati titoli validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012.
La Corte stigmatizza la disposizione regionale scrutinata che interviene per mitigare gli effetti di una pronuncia di illegittimità costituzionale, per conservare o ripristinare, in tutto o in parte, gli effetti della norma dichiarata illegittima; la disposizione impugnata, emanata al dichiarato fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia oggetto della sentenza n. 309 del 2011, mira infatti a convalidare e a confermare nell’efficacia gli atti amministrativi emessi in diretta applicazione della precedente normativa regionale, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla citata pronuncia di questa Corte, i cui effetti la disposizione regionale vorrebbe parzialmente neutralizzare. 
Si rammenta che, con la precedente sentenza n. 309 del 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della L.R. della Lombardia 11 marzo 2005 n. 12, nella parte in cui escludeva l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione; dell’art. 103 della stessa L.R. n. 12 del 2005, nella parte in cui disapplicava l’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, il cui comma 1, lettera d), nel testo allora vigente, stabiliva il principio secondo cui rientrano nella definizione di ristrutturazione edilizia solo gli interventi di demolizione e ricostruzione con identità di volumetria e di sagoma rispetto all’edificio preesistente; nonché, infine, dell’art. 22 della L.R. 5 febbraio 2010 n. 7, il quale, in via di interpretazione autentica del citato art. 27, comma 1, lettera d), della L.R. n. 12 del 2005, prevedeva che, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, la ricostruzione dell’edificio che seguiva a demolizione fosse da intendersi senza vincolo di sagoma.
Da ultimo, a nulla rilevano per la Corte Costituzionale i mutamenti successivamente intervenuti nella legislazione statale (cfr. art. 30 del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013, che ha modificato, tra l’altro, l’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001), che hanno rimosso il divieto di alterazione della sagoma nelle ristrutturazioni edilizie, su cui si fondavano le dichiarazioni di illegittimità costituzionale contenute nella sentenza n. 309 del 2011, atteso che la questione all’esame della Corte e la norma che ne costituisce oggetto concernono situazioni anteriori a tale innovazione della legislazione statale e non sono da essa interessate.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 224 del 20 ottobre 2016 è consultabile sul sito istituzionale della Corte Costituzionale.


Il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, avente ad oggetto l’indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, per difetto assoluto di giurisdizione, il che preclude  la possibilità di individuare, ai sensi dell’art. 11 del codice del processo amministrativo, un diverso giudice nazionale cui sottoporre la controversia.

La sentenza, resa in forma semplificata, del TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, n. 10445 del 20 ottobre 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Nella seduta del 19 ottobre 2016 il Senato della Repubblica ha approvato l'articolo unico del disegno di legge n. 2550, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Per la sintesi delle principali novità introdotte dalla legge di conversione del decreto legge n. 168 del 2016 in materia di giustizia amministrativa si veda il precedente post 



Il Consiglio di Stato precisa che il carattere precipuo della ristrutturazione edilizia (e che la connota in senso distintivo rispetto alle altre fattispecie di interventi edilizi sull’esistente) è costituito dalla finalità, che è quello della “trasformazione” dell’organismo edilizio, in termini di diversità rispetto al precedente.
Tale “diversità” non risulta riscontrabile nella fattispecie esaminata dal giudice connotata da: modificazione delle tramezzature interne, spostamento di un servizio igienico, eliminazione di un precedente ambiente mediante demolizione di una preesistente tramezzatura, riscontrata minore altezza del servizio igienico rispetto all’altezza minima richiesta dal regolamento edilizio comunale; modifica del posizionamento di un lucernaio, mantenimento della consistenza dell’organismo sul quale si è intervenuto, che è rimasto una mansarda destinata ad uso abitativo.

La sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 4267 del 14 ottobre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Il TAR Puglia, Lecce, precisa che:

  • in applicazione dell'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al segretario comunale sono affidati compiti di coordinamento dell'attività dei dirigenti e degli uffici cui questi ultimi sono preposti, nonché di sovrintendenza allo svolgimento delle relative funzioni, senza che, però, detti dirigenti - cui è assegnata una sfera di attribuzioni derogabile solo con norma primaria - assumano diretta responsabilità nei confronti del segretario;
  • l'attribuzione al segretario comunale dei compiti di sovrintendenza e di coordinamento non può essere intesa nel senso che allo stesso sia concesso un potere di sostituzione dei dirigenti nell'emanazione dei provvedimenti amministrativi di loro competenza;
  • la norma dell'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al terzo comma, affida invece ai dirigenti degli enti locali tutti i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e, segnatamente, rimette alla competenza dei dirigenti i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo; nei comuni privi di dirigenti, detti compiti possono essere attribuiti, con provvedimento sindacale, ai responsabili degli uffici e servizi dell'ente, indipendentemente dalla qualifica da essi posseduta;
  • conseguentemente è illegittima la nota, a firma del segretario comunale, che impegna l’amministrazione verso l’esterno in quanto indica le ragioni della impossibilità di accogliere l’istanza presentata dal ricorrente per la stipula di un contratto di affitto di azienda.

La sentenza del TAR Puglia, Lecce, Prima Sezione, n. 1532 del 13 ottobre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Sul sito dell’ANAC sono stati pubblicati il 14 ottobre 2016 dei chiarimenti in merito alle modalità di calcolo delle soglie di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.


Si segnala che l’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti ha bandito la quarta edizione del concorso per un premio, intitolato alla memoria del Prof. Enrico Guicciardi, da assegnare a una breve nota di commento a una sentenza che abbia fatto applicazione di norme regionali del Veneto o abbia comunque riguardato problematiche amministrative venete.
Al concorso possono partecipare tutti i praticanti avvocati e gli avvocati di età inferiore a 35 anni.
Vi sarà l’assegnazione di tre premi (rispettivamente di 2.000 euro, di 1.500 euro e di 1.000 euro) per gli elaborati giudicati più meritevoli e potranno essere attribuite ulteriori segnalazioni di merito dalla commissione giudicatrice (che verrà nominata dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti all'Associazione). La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata per il prossimo 14 novembre 2016.


Il Consiglio di Stato, in sede di appello avverso una decisione del TAR Toscana - che aveva rilevato che le questioni trattate nella parte dell’atto introduttivo del giudizio eccedenti il limite fissato dal decreto dal Presidente del Consiglio di Stato del 25 maggio 2015, in attuazione di quanto previsto dall’art. 120, comma 6, c.p.a., non dovevano essere esaminate dal Collegio - ha rigettato l’appello, con il quale si contestava anche la violazione dell’art 112 c.p.c. per omessa pronuncia su tutte le domande ed eccezioni svolte dalle parti, sulla base dei seguenti testuali rilevi:
«Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso di primo grado della lunghezza di 51 pagine si accompagna ad atto di appello di 62 pagine.
La violazione del principio di sinteticità ex art. 3 c.p.a., anche in ordine alla stessa struttura degli atti (e dunque a prescindere dalla loro mera lunghezza) e in particolare dell’atto d’appello, eccessivamente prolisso e ripetitivo (basti verificare le epigrafi delle numerose censure formulate quali motivi di appello), rilevano anche ai fini della liquidazione delle spese di lite, ex art. 26 c.p.a., come si dirà oltre.
Sul motivo d’appello concernente in specifico l’applicazione dal decreto dal Presidente del Consiglio di Stato 25 maggio 2015, pubblicato in Gazzetta ufficiale 5 giugno 2015, in attuazione di quanto previsto dall’art. 120, comma 6, del medesimo codice, come modificato dall’art. 40 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con la legge 11 agosto 2014, n. 114, si deve evidenziare quanto segue.
Il superamento dei limiti ivi indicati (50 pagine per il ricorso) può essere consentito previa l’espletamento di precisi adempimenti processuali: formulazione di un’istanza motivata in calce al ricorso, sulla quale il Presidente o il magistrato delegato si pronuncia entro tre giorni; notificazione alle controparti del decreto favorevole o dell’autodichiarazione sul decorso del termine.
Tale superamento è peraltro sottoposto a precisi limiti ed a stringenti condizioni: la complessità delle questioni, il particolare interesse perseguito, il valore economico “non inferiore a 50.000.000,00 euro, determinato secondo i criteri relativi al contributo unificato”; nel caso di specie la stessa ricorrente dichiara che “il valore della presente controversia è inferiore ad euro 200.000,00”.
Una così precisa disciplina, attuativa di un precetto legislativo cogente, non può essere interpretata riduttivamente, riferita ai soli fini delle spese di giudizio, ma attiene alla regolamentazione del modo di svolgimento del processo amministrativo, che deve improntarsi a correttezza e lealtà, e non può tollerare un uso abusivo degli strumenti processuali, così come tipizzato dagli atti normativi sopra indicati, e deve consentire una rapida soluzione delle questioni, conformemente al principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.
Tale disciplina, infatti, non è certo dettata al fine di limitare il diritto di difesa delle parti, ma risponde allo scopo, di evidente interesse pubblico, di snellire l’andamento del Servizio Giustizia nel campo amministrativo.
Nel caso di specie, incombe al ricorrente in primo grado la dimostrazione di aver rispettato i limiti imposti dal regolamento, mentre non si può ipotizzare che sia onere del giudice verificarlo, mediante la trasposizione del testo in caratteri diversi o in una diversa formattazione.
La ricorrente in primo grado, attuale appellante, ha violato tali regole e tale violazione si è riverberata sul piano dell’esame della sua domanda giudiziale, così come prescritto dalle anzidette disposizioni normative.
Legittimamente, pertanto, il TAR ha limitato la delibazione del ricorso entro i limiti consentiti dal regolamento sopra indicato».
L’appellante è stato, poi, condannato oltre che al pagamento delle spese di lite anche al versamento di una sanzione pari all'ammontare del contributo unificato ex art. 26, comma 2, c.p.a.

La sentenza della Sezione Quinta del Consiglio di Stato n. 3372 del 26 luglio 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 238 del 11 ottobre 2016 è pubblicato il decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016, recante “Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato”.


Il Consiglio di Stato, Sesta Sezione, aderisce all'orientamento (Consiglio di Stato, Terza Sezione, 18 luglio 2013 n. 3911) secondo cui, ai sensi del combinato disposto degli artt. 71 e 81 c.p.a., la presentazione dell’istanza di fissazione d'udienza, entro il primo anno di pendenza del ricorso, è indispensabile per evitare la perenzione; conseguentemente, con l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, gli “atti di procedura” diversi dall'istanza di fissazione d'udienza non sono idonei al fine di evitare l’estinzione del giudizio per perenzione.

L’ordinanza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 4176 del 10 ottobre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.



Secondo il TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 829 del 23 luglio 2016:

  • la norma di cui al comma 6-bis dell’art. 120 c.p.a. per l’impugnazione dei provvedimenti individuati dal precedente comma 2 bis trova immediata applicazione, trattandosi di disposizione processuale e, in quanto tale, è immediatamente operante;
  • la circostanza che la gara sia stata antecedentemente indetta e si sia svolta sulla base della disciplina dettata dal (previgente) D.Lgs. n. 163/2006 non rileva ai fini della immediata applicabilità del regime processuale derivante dal combinato disposto dei commi 2-bis e 6-bis dell’art. 120 c.p.a., il quale non può non trovare attuale operatività in presenza di controversia sottoposta al sindacato giurisdizionale sotto la vigenza delle neo-introdotte disposizioni modificative dell’originario testo dello stesso art. 120.

Secondo il TAR Toscana, Prima Sezione, n. 1415 del 3 ottobre 2016:

  • la questione dell’immediata applicabilità dell’art. 120, co. 2 bis, c.p.a. va riguardata alla luce di quanto stabilito dall’art. 216, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.
  • in senso negativo all’immediata applicabilità del nuovo rito definito come “processo anticipato e in prevenzione”, nonostante la natura processuale della norma, ostano argomentazioni di natura letterale e sistematica;
  • quanto alle prime, la mera lettura dell’art. 216 del Codice dei contratti pubblici che non contiene alcuna eccezione riferibile all’art. 204, induce a ritenere che non vi siano deroghe al criterio generale che stabilisce l’entrata in vigore del nuovo rito rendendolo applicabile solo alle “procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore”;
  • quanto alle seconde, dall’art. 29, comma 1, discende l’impossibilità di dare immediata applicazione al nuovo rito in prevenzione, atteso che detta disposizione stabilisce che “al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, [sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente], nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali ...”, ed è da tale pubblicazione che decorre il termine per l’impugnazione dei provvedimenti di esclusione e ammissione;
  • d’altro canto, in condivisione con la quasi totalità della dottrina, il nuovo e speciale sottosistema processuale, “qualificabile come anticipato, preliminare, immediato, autonomo, decadenziale, finalizzato comunque alla rapida costituzione di certezze giuridiche poi incontestabili sui protagonisti della gara” è certamente legato al riassetto complessivo del sistema della contrattualistica pubblica i cui profili sostanziali sono indefettibilmente legati a quelli processuali contestualmente introdotti.



Sul sito della Giustizia Amministrativa è stato pubblicato un nuovo avviso recante istruzioni operative per il deposito dell'atto introduttivo da seguire durante la sperimentazione del processo amministrativo telematico (programmata per il periodo 10 ottobre 2016 - 30 novembre 2016), che qui si riporta:
"Come noto, nella fase di sperimentazione, dal 10 ottobre 2016 sino al 30 novembre 2016, il deposito cartaceo del ricorso deve precedere quello telematico.
Nel periodo di sperimentazione al deposito cartaceo, che è l’unico ad avere validità legale, è assegnato uno specifico numero di protocollo, mentre il numero di R.G. è attribuito in automatico dal sistema al momento del corrispondente deposito digitale.
Le Segreterie degli uffici giudiziari provvederanno comunque ad assegnare il numero di R.G. al ricorso cartaceo se, entro le ore 12 del secondo giorno successivo a quello del deposito, il ricorso non è stato trasmesso anche telematicamente con lo specifico modulo predisposto per il PAT.
In conseguenza - per evitare che ad uno stesso ricorso siano attribuiti due numeri di RG ricorso - decorso inutilmente il predetto termine dal deposito del ricorso cartaceo il ricorso non dovrà essere trasmesso utilizzando il "Modulo ricorsi" predisposto per il Processo amministrativo telematico, ma dovrà essere inviato in formato digitale, con le modalità ordinarie".


La Camera dei Deputati, nella seduta del 6 ottobre 2016, ha approvato il disegno di legge (Atto Camera n. 4025) di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa; il provvedimento passa ora all'esame del Senato della Repubblica (Atto Senato n. 2550).

Tre le modifiche più salienti apportate dalla Camera dei Deputati al decreto legge n. 168 del 2016 e concernenti la giustizia amministrativa vi sono le seguenti:

  • il potere di attestazione di conformità da parte degli avvocati è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia; resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell’articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari;
  • sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione nel processo amministrativo telematico possono (e non più debbono) essere effettuati dai domiciliatari anche non iscritti all’Albo degli avvocati e le comunicazioni di segreteria possono (e non più debbono) essere fatte alla pec del domiciliatario;
  • si è previsto (ora per legge) che in attuazione del criterio di graduale introduzione del processo amministrativo telematico e fino alla data del 30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i tribunali amministrativi regionali e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato;
  • alla commissione di monitoraggio del processo amministrativo telematico è prevista la presenza di soggetti scelti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a due, di cui uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dal Consiglio nazionale forense e uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dalle associazioni specialistiche più rappresentative, di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012 n. 247, nel settore del diritto amministrativo;
  • si è stabilito che il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo dovrà essere versato secondo modalità che verranno individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentito il presidente del Consiglio di Stato;
  • viene previsto che le disposizioni in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province e delle regioni, contenute nel libro quarto, titolo VI, del codice del processo amministrativo, si applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali delle città metropolitane;
  • si stabilisce in via generale (e non più solo con riferimento ai giudizi in materia di appalti pubblici) che le parti devono redigere il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti; il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti e l’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione.

Per la sintesi delle novità introdotte dal decreto legge n. 168 del 2016 in materia di giustizia amministrativa si veda il precedente post.


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione precisano che la convenzione urbanistica volta a disciplinare, col concorso del proprietario dell’area, una delle possibili modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per dare al territorio interessato la conformazione prevista dagli strumenti urbanistici, deve essere assimilata a un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo, in relazione al quale l’art.11, comma 5 della legge n. 241 del 1990 (vigente all’epoca dei fatti di causa e oggi sostanzialmente riprodotto nell’art. 133, comma 1, lettera a, punto 2 c.p.a) contempla la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le liti riguardanti sia la formazione, sia la conclusione, sia l’esecuzione di tale accordo; giurisdizione che non viene meno neppure in ipotesi di successivo atto di transazione modificativo della convenzione originaria, intercorso tra il comune e la parte privata, stante la stretta correlazione reciproca, oggettiva e soggettiva.

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19914 del 5 ottobre 2016 è consultabile sul sito della Corte di Cassazione, sezione SentenzeWeb


Il TAR Liguria ribadisce che l’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, nel prevedere nell'attuale formulazione un preciso sbarramento temporale all'esercizio del potere di autotutela, laddove stabilisce che il potere di annullamento d’ufficio non può comunque essere esercitato oltre «diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici», assume sicuro rilievo per individuare il termine ragionevole entro il quale può essere legittimamente esercitato il potere di autotutela anche per i casi in cui detta disposizione non si applicabile ratione temporis.

La sentenza della Sezione Prima del TAR Liguria n. 970 del 3 ottobre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


In occasione dell’avvio, in via sperimentale, del processo amministrativo telematico previsto per il 10 ottobre 2016 è stata disposta l’attivazione di un help desk.
Si potrà contattare il numero 06.68273131 e/o scrivere una e-mail all'indirizzo di posta elettronica: helpdesk-pat@giustizia-amministrativa.it.
Il servizio sarà assicurato dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.


Sono stati pubblicati sul sito di Giustizia Amministrativa i nuovi moduli da utilizzare per l'invio degli atti del processo amministrativo telematico e le relative istruzioni per la loro compilazione.


Pubblicate sul sito dell’ANAC le linee guida di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016.


Si allega la circolare prot. n. 15447 del 28 settembre 2016 del Segretario della Giustizia Amministrativa, concernente le modalità operative da seguire nella fase sperimentale, che prenderà avvio il 10 ottobre 2016 e terminerà il 30 novembre 2016.


Il TAR Lazio ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali di interpretazione dell’art. 38, comma 2-bis, del decreto legislativo 12.4.2006 n. 163:
«- se, pur essendo facoltà degli Stati membri imporre il carattere oneroso del soccorso istruttorio con efficacia sanante, sia, o meno, contrastante con il diritto comunitario l’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo vigente alla data del bando di cui trattasi (…) laddove è previsto il pagamento di una “sanzione pecuniaria”, nella misura che deve essere fissata dalla stazione appaltante ( “non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria”), sotto il profilo dell’importo eccessivamente elevato e del carattere predeterminato della sanzione stessa, non graduabile in rapporto alla situazione concreta da disciplinare, ovvero alla gravità dell’irregolarità sanabile;
-  se, al contrario, il medesimo art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 (sempre nel testo vigente alla data sopra indicata) sia contrastante con il diritto comunitario, in quanto la stessa onerosità del soccorso istruttorio può ritenersi in contrasto con i principi di massima apertura del mercato alla concorrenza, cui corrisponde il predetto istituto, con conseguente riconducibilità dell’attività, al riguardo imposta alla Commissione aggiudicatrice, ai doveri imposti alla medesima dalla legge, nell’interesse pubblico al perseguimento della finalità sopra indicata».

L’ordinanza della Sezione Terza del TAR Lazio n. 10012 del 3 ottobre 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in presenza di una pluridecennale assenza di flusso idrico e della tombinatura dell’alveo, ricostruiscono i limiti applicativi dell’art. 96 del R.D. n. 523 del 1904 e danno continuità argomentativa all’indirizzo giurisprudenziale (Cass., SS.UU., n. 1227/2004) secondo il quale solo l’attuale presenza di una massa d’acqua pubblica (o la verosimile ricostituzione della stessa per eventi naturali) rappresenta la condizione per affermarsi la perdurante operatività del divieto di costruire a meno di dieci meno dall’alveo.

La sentenza della Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19066 del 28 settembre 2016 è consultabile sul sito della Corte di Cassazione