Il TAR Milano rispetto alla contestata legittimità del riferimento – quale condizione di esecuzione dell’appalto – al rispetto di una determinata norma tecnica (nella fattispecie UNI 11799:2020), rileva come la stessa non rappresenti alcun ostacolo eccessivo alla concorrenza visto che, anche in assenza del possesso della prescritta certificazione, l’operatore avrebbe potuto fornire la dimostrazione della capacità di eseguire l’appalto secondo la richiesta metodologia. Del resto, nella individuazione dei requisiti da porre alla base della prestazione da mettere a gara è consentito all’Amministrazione di prendere a riferimento le tecniche più avanzate riguardanti il settore interessato, al fine di ottenere il prodotto migliore esistente sul mercato, e ciò può certamente avvenire attraverso il richiamo delle “buone pratiche” già sperimentate in altri contesti comparabili o da primari operatori del settore. Diversamente, nessuna innovazione sarebbe incentivata nei settori degli appalti pubblici, considerato che soltanto l’individuazione di stringenti requisiti di ammissione o esecuzione è in grado di garantire la qualità dei prodotti o dei servizi da acquisire, stante la scarsa efficacia all’opposto dell’esclusivo intervento operato nella fase di valutazione dell’offerta tecnica, a sua volta facilmente neutralizzabile dal rilievo dell’elemento prezzo con cui entra in comparazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2264 del 18 ottobre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.