Il TAR Milano, con riguardo al dies a quo per impugnare l’aggiudicazione qualora la stazione appaltante non abbia compiuto una comunicazione satisfattiva e completa delle informazioni della gara e dell’aggiudicazione, osserva:
<<l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12/2020, nel fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 120, comma 5, c.p.a. (da ultimo avallata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 28 ottobre 2021, n. 204), ha precisato che “la proposizione dell’istanza di accesso comporta la ‘dilazione temporale’ [del termine medesimo di proposizione del ricorso] quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario” senza fare alcun riferimento a meccanismi di sottrazione e aggiunta di giorni in relazione al tempo eventualmente impiegato dall’impresa ai fini della predisposizione dell’istanza di accesso. Nell’ottica della Plenaria, il dies a quo per articolare motivi di impugnazione prima non conoscibili inizia a decorrere necessariamente dall’esaudimento della pretesa ostensiva, in linea con i principi più volte ribaditi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea circa la decorrenza del termine dalla presunta conoscenza o conoscibilità della violazione (cfr. CGUE 8 maggio 2014, C-161/13, 12 marzo 2014, C583/13, 14 febbraio 2019, C-54/18).
L’Adunanza Plenaria, interpretando l’art. 76, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 (che invero si riferisce al termine per la stazione appaltante per l’ostensione dei documenti), indica poi in quindici giorni il termine entro il quale l’interessato ha l’onere di proporre istanza di accesso se si voglia giovare della dilazione temporale del termine di proposizione del ricorso.
In altre parole, qualora – come nel caso di specie – la stazione appaltante non abbia compiuto una comunicazione satisfattiva e completa delle informazioni della gara e dell’aggiudicazione e l’offerente abbia proposto una tempestiva istanza di accesso agli atti al fine di ottenere la piena conoscenza delle informazioni potenzialmente lesive, il termine per la proposizione del ricorso avverso le violazioni (conoscibili solo per mezzo di tali atti) decorre dall’ostensione dei medesimi atti>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2530 del 12 novembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri