Il TAR Brescia ricorda che l'art. 4 della l. 9 gennaio 1989 n. 13 dispone che gli interventi volti a eliminare le barriere architettoniche previsti dall'art. 2 della legge stessa, ovvero quelli volti a migliorare le condizioni di vita delle persone svantaggiate, possono essere effettuati anche su beni sottoposti a vincolo come beni culturali, e la relativa autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato, precisandosi al comma 5 che “il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato” (Cons. Stato, sez. II, 14/01/2020 , n. 355).
Aggiunge che, quanto all’eliminazione delle barriere architettoniche, si è precisato che l'accessibilità è una qualità essenziale degli edifici, quale conseguenza dell'affermarsi, nella coscienza sociale, del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone con disabilità; pertanto, non rimuoverle costituisce discriminazione indiretta in danno delle persone con disabilità e consente loro il ricorso alla tutela antidiscriminatoria, quando l'accessibilità sia impedita o limitata, a prescindere, dall'esistenza di una norma regolamentare apposita che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica a un determinato stato dei luoghi (Cass. civ., sez. III, 13/02/2020, n. 3691).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 903 del 2 novembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.