Il TAR Brescia ricorda che «nel vigente ordinamento costituzionale non è configurabile una rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale dell’interesse legittimo effettuata prima della lesione di quest’ultimo, ossia nel momento in cui, non essendo ancora attuale la lesione stessa, lo strumento di tutela non è ancora azionabile» (così, C.G.A.S. – Sez. giur., sentenza n. 75/2015).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 995 del 26 novembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.