Il TAR Brescia ricorda che è principio generalmente riconosciuto quello secondo cui la richiesta di riesame di un provvedimento non ingenera alcun obbligo di provvedere in ordine alla stessa in capo all’ente destinatario, con la conseguenza che non può configurarsi nessun obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi. Tale principio è efficacemente riaffermato nella recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3277/2020, nella quale si legge che “deve escludersi la sussistenza di un dovere generalizzato dell’amministrazione di provvedere sulle istanze di autotutela. Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che la richiesta avanzata dai privati nei confronti dell’amministrazione al fine di ottenerne un intervento in autotutela è da considerarsi “una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, che non fa sorgere in capo all’amministrazione alcun obbligo di provvedere” (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 2774 del 2012, e 767 del 2013). Invero, come noto “i provvedimenti di autotutela sono manifestazione dell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale dell’amministrazione che non ha alcun obbligo di attivarlo e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell’atto, valutazione della quale essa sola è titolare” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1469 del 2010 e n. 4362 del 2008).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 940 del 9 novembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.