Il TAR Milano osserva che, in virtù del dictum della Adunanza Plenaria del 2 luglio 2020, n. 12, il termine di impugnazione dell’aggiudicazione decorre, in via di principio, dalla pubblicazione integrale degli atti di gara ex art. 29 D.Lgs. 50/2016 e non piuttosto dalla comunicazione ex art. 76 D.Lgs. 50/2016; può computarsi dalla comunicazione di cui al cit. art. 76 solo ove in tale sede l’impresa interessata abbia ottenuto informazioni aggiuntive, dalle quali sia scaturita la conoscenza di ulteriori e nuovi profili di vizio da censurare.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2407 del 29 ottobre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.