Il TAR Milano, a fronte del diniego di concludere un accordo ex art. 11 della legge n. 241 del 1990 al fine di regolarizzare le difformità esistenti nell’immobile, in ragione dell’accertata carenza dei presupposti richiesti dalla legge per addivenire ad un tale accordo, osserva che il provvedimento risulta legittimo per un triplice ordine di ragioni, ovvero per l’assenza di una previsione che imponga all’Amministrazione di addivenire ad un accordo ex art. 11, sulla necessità del perseguimento di un interesse pubblico e per la mancanza di discrezionalità in capo agli Uffici comunali nell’applicazione della normativa in ambito edilizio, che di regola si presenta vincolata.

Aggiunge quindi il TAR che:
<<L’art. 11, comma 1, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che, “in accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo”. La predetta disposizione, in primo luogo, non impone affatto la conclusione di accordi sostitutivi o integrativi del provvedimento amministrativo, ma lascia la facoltà di scelta in capo all’Amministrazione procedente (“può concludere”), che senza dubbio può determinarsi in senso negativo con riguardo alla loro stipulazione. Al di là di tale aspetto, comunque dirimente, deve poi potersi riscontrare, quale elemento necessario per poter utilizzare lo strumento convenzionale, il perseguimento dell’interesse pubblico, riferito ad attività di natura discrezionale e non vincolata, non potendosi “contrattare” con soggetti privati l’esercizio di un potere già conformato dal legislatore e quindi condizionato nella sua esplicazione (ad esempio, la potestà sanzionatoria)>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2588 del 22 novembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.