Il TAR Milano, dopo aver ricordato che l'esercizio del particolare potere di ordinanza contingibile e urgente, delineato dall'art. 9 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, deve ritenersi consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, precisa che la norma da ultimo richiamata non può essere riduttivamente intesa come una mera (e, quindi, pleonastica) riproduzione, nell'ambito della normativa di settore in tema di tutela dall'inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile e urgente tradizionalmente riconosciuto al Sindaco, in materia di sanità e igiene pubblica; con la conseguenza che l'utilizzo del particolare potere di ordinanza delineato dal citato art. 9 della L. n. 447 del 1995 assume carattere pressoché doveroso (in ciò decisamente differenziandosi rispetto ad altri poteri di ordinanza extra ordinem e in particolare dalle ordinanze sindacali ex artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000) in ipotesi di superamento dei valori limite accertato dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2602 del 24 novembre 2021.
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