Il TAR Brescia osserva che non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’istituto della retrocessione totale ove, ancorché la richiesta di retrocessione sia fondata sulla mancata realizzazione dell’opera pubblica, non sussista a monte un procedimento espropriativo; il che accade ove le cessioni dei beni siano da qualificarsi come contratti di diritto privato e cioè siano intervenute difettando la dichiarazione di pubblica utilità e la determinazione dell’indennità di espropriazione e quindi senza l’apertura di una formale procedura espropriativa.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 965 del 17 novembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.