Il TAR Brescia, al fine si deve distinguere tra roulotte e case mobili, che possono permanere nelle stesse piazzole, a campeggio chiuso, per la loro custodia, e manufatti accessori riconducibili al concetto di “preingressi”, che debbono comunque essere smontati a fine di ogni stagione, osserva che:
<<La stabilità di questi ultimi nel tempo ne determina la natura abusiva - venendo meno quella temporaneità che la norma pone come condizione essenziale per ammetterne la realizzazione in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica - e ne legittima l’ordine di rimozione.
Ciò in conformità all’ormai consolidato principio per cui “La ‘precarietà’ dell’opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e.5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un'utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante” (in tal senso: Cons. Stato, VI, 3 giugno 2014, n. 2842).
Principio che deve, naturalmente, trovare applicazione anche con riferimento alle stesse roulotte e case mobili la cui collocazione all’interno di un’area adibita a campeggio non necessita di alcun titolo edilizio solo nel caso in cui tali mezzi mobili risultino dotati di impianto rotativo funzionante. Solo ricorrendo tale presupposto oggettivo e previo smontaggio dei "preingressi", essi possono, così come affermato nel ricorso, rimanere collocati nelle piazzole anche nel corso della stagione invernale per essere ivi custoditi in forza di un apposito contratto a ciò preordinato.
Ciò che è determinante allo scopo della corretta qualificazione delle strutture adibite al campeggio (siano esse abitazioni mobili o accessori rispetto alle stesse) è, dunque, accertarne quella precarietà che è connaturale a un uso temporaneo e non permanente del manufatto adibito al pernottamento ed è garantita dalla dotazione di un impianto rotante idoneo allo spostamento, ovvero esclusa dalla sua assenza o dalla presenza di strutture adibite a “preingresso” per le loro caratteristiche non destinate alla rimozione alla fine di ogni stagione di utilizzo.>>
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 944 del 10 novembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.