Il TAR Brescia, dopo aver richiamato l’art. 59, comma 1, della L.R. 12/2005 che prevede: «Nelle aree destinate all’agricoltura dal piano delle regole sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti dall’articolo 60», precisa:
«Il principio di fondo ritraibile dalla norma citata è che qualsiasi intervento non compatibile con la destinazione agricola è inammissibile, salvo che siano rispettati i parametri di cui all’eccezione dettata dal riportato comma 1 dell’art. 59.
Pertanto, il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi da quanto affermato nella sentenza del TAR Lombardia, Milano, n. 1231/2017, nella quale si legge che “La realizzazione del piazzale - deposito altera lo stato dei luoghi e costituisce un intervento di permanente trasformazione edilizia e urbanistica del territorio disciplinato dall'art. 3, D.P.R. n. 380 del 2001 che, essendo subordinato al permesso di costruire, deve necessariamente rispettare le tipologie e le destinazioni d'uso funzionali consentite per la zona agricola” (cfr. TAR Campania, sez. VIII, 10 marzo 2016, n. 1397; 7 novembre 2016, n. 5116)”.
Questo stesso Tribunale ha già avuto modo di affermare come debba riconoscersi rilevanza urbanistica (anche) al solo spianamento di un terreno agricolo con riporto di sabbia e ghiaia, realizzato al fine di ottenere un piazzale per deposito e smistamento di autocarri" (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 18 febbraio 2019, n. 157).
Deve, dunque, escludersi che la sistemazione del terreno finalizzata alla realizzazione del piazzale, avvenuta nella fattispecie, sia qualificabile come un’opera non necessitante di titolo abilitante, mentre è vero il contrario».

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 744 del 29 ottobre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.