Il TAR Milano, con riferimento alla legittimazione a ricorrere avverso un permesso di costruire, osserva che: «16.2. Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa la domanda di annullamento di un titolo edilizio non costituisce un’azione di stampo popolare ma può proporsi solo da parte di soggetto a cui l’ordinamento conferisca apposita legittimazione (cfr., ex multis, T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 4 settembre 2020, n. 1643).
16.3. In particolare, la verifica della sussistenza della legittimazione a ricorrere si compie per il tramite dei due criteri della qualificazione e della differenziazione.
16.4. Il primo di questi assume una dimensione eminentemente normativa e consiste, secondo una recente e condivisibile ricostruzione dottrinale, nella verifica dell’esistenza di una norma “investitiva” che assegni ad un determinato interesse riconoscimento e protezione giuridica […]
16.5. Diversa, invece, è la portata dal criterio di differenziazione che opera in base a dati materiali cui l’ordinamento riconosce efficacia selettiva. È il caso della c.d. vicinitas o, secondo una diversa ricostruzione, della distanza selezionata dalla normativa di riferimento (cfr., ad esempio, articolo 873 c.c.)».
Quanto al criterio della c.d. vicinitas il TAR aderisce «alla ricostruzione che invoca il criterio della vicinitas: nozione eminentemente relativa e non verificabile “in base al solo dato “fisico” della distanza” ma “in relazione alla entità ed alla destinazione dell’immobile […] (dovendosi, al contrario, considerare anche le modificazioni di carico urbanistico e le conseguenze sul diritto alla salute e sulle ordinarie esigenze di vita che la nuova costruzione potrà apportare sui soggetti che hanno uno stabile collegamento con la zona interessata)” (Consiglio di Stato, sez. IV, 26 aprile 2018, n. 2529; Id., Sez. IV, 3 maggio 2019, n. 2891; Id., 29 marzo 2019, n. 2100)». 


TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2060 del 3 novembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.