Il TAR Milano, dopo aver precisato che secondo il principio “chi inquina paga”, il soggetto tenuto ad effettuare interventi di bonifica ambientale (e connesse attività preparatorie) è il responsabile dell’inquinamento, non la proprietà dell’area, che non può essere considerata come destinataria di una fattispecie di responsabilità oggettiva (vedasi da ultimo T.A.R., Roma, sez. I , 04/05/2020 , n. 4590), anche se la matrice ambientale risulta compromessa per fatti risalenti ad epoche anteriori all’entrata in vigore del dlgs 152/2006, aggiunge:
«Tuttavia, ancora secondo la giurisprudenza (cfr. TAR Brescia, I, 25/09/2019, n.831), “l'intervento di bonifica assunto volontariamente ai sensi dell'art. 245 comma 1, nonché dell'art. 252 comma 5, del Dlgs. 152/2006, costituisce una gestione di affari altrui, che, in applicazione analogica della norma generale ex art. 2028 c.c., deve essere portata a compimento, o comunque proseguita finché l'amministrazione non sia in grado di far subentrare l'autore dell'inquinamento. Lo stesso vale se l'assunzione dell'intervento di bonifica da parte del proprietario incolpevole o di altri soggetti è avvenuta ai sensi dell'art. 9 del DM 25 ottobre 1999 n. 471.”, precisandosi altresì che “Le ragioni private per cui un soggetto non obbligato, oppure obbligato solo per una parte, assume con il proprio comportamento l'impegno a eseguire un complessivo intervento di bonifica possono essere le più varie (ad esempio, evitare l'onere reale connesso alle opere di bonifica, se realizzate dall'amministrazione; eseguire accordi transattivi stipulati con i veri responsabili dell'inquinamento; tutelarsi contro una situazione di incertezza giuridica, prevenendo eventuali responsabilità penali o risarcitorie). Lo schema della gestione di affari richiede esclusivamente che vi sia la consapevolezza dello stato di contaminazione dell'area e della necessità di eseguire la bonifica secondo le direttive stabilite dall'amministrazione. Poiché la bonifica viene effettuata in sostituzione dell'autore dell'inquinamento, il soggetto che si intromette potrà rivolgersi a quest'ultimo per essere indennizzato delle spese, fermi restando gli accordi tra le parti private. Dal lato dell'amministrazione, l'impegno del soggetto incolpevole, o parzialmente colpevole, che volontariamente assume gli oneri della bonifica costituisce un risultato di interesse pubblico, e produce quindi un affidamento tutelabile. La legittimità di questa posizione di vantaggio non esime però l'amministrazione dall'obbligo di far eseguire la bonifica agli autori dell'inquinamento. Se vi è accordo tra le parti private, l'obbligo evidentemente decade, essendo ininfluente che l'intervento sia realizzato da un soggetto diverso dagli autori dell'inquinamento, qualora non vi siano sostanziali differenze qualitative nel risultato. Se però tra le parti private non vi è un accordo, o è subentrata una situazione di disaccordo, l'amministrazione deve prevedere un percorso di ordinata transizione dai soggetti non responsabili dell'inquinamento a quelli responsabili. Tra i profili di interesse pubblico che possono essere presi in esame nell'impostazione di questo percorso vi è anche la stabilità degli interlocutori, ossia dei destinatari delle future direttive sulla bonifica. Questo consente all'amministrazione di attendere la conclusione delle controversie sull'individuazione degli autori dell'inquinamento e sui relativi gradi di responsabilità, in modo da operare in un quadro di certezza del diritto. Nel frattempo, rimane fermo l'obbligo di proseguire nell'attività di bonifica a carico del soggetto che ha assunto volontariamente questo impegno.”».

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1820 del 7 ottobre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.