Il TAR Milano disattende una richiesta di rinvio motivata sulla intenzione di "rivisitare" una struttura alberghiera di cui era stato denegato l’accertamento di conformità e ordinata la demolizione e precisa:
«7.1. Come osservato dal Consiglio di Stato “nell’ordinamento afferente al processo amministrativo non esiste norma giuridica o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso o alla cancellazione della causa dal ruolo, atteso che le stesse hanno solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare il differimento dell'udienza o la cancellazione della causa dal ruolo, ma la decisione finale in ordine ai concreti tempi della decisione spetta comunque al giudice”. E “ciò, in quanto la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo ovvero di rinvio della trattazione di una causa deve trovare il suo fondamento giuridico in gravi ragioni idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo sia regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti” (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6414; Consiglio di Stato, sez. VI, 7 ottobre 2015, n. 3911). Inoltre, va considerato come risponda “all’esigenza di ordinato svolgimento della giustizia che i ricorsi, una volta fissati, siano decisi, poiché la fissazione di un ricorso preclude, con la saturazione del ruolo di udienza, la conoscenza di altra controversia” (Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 1997, n. 696).
7.2. Nel caso di specie la richiesta si fonda, inoltre, sulla possibile “rivisitazione” dell’intera struttura alberghiera che la ricorrente intende realizzare. Si tratta, tuttavia, di mere ipotesi progettuali di cui non è agevole preventivare una reale tempistica. Inoltre, l’incidenza sulla controversia è meramente eventuale e non certa. In ultimo, non può non tenersi conto degli interessi pubblici di cui i provvedimenti impugnati sono espressione e che, per parafrasare l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, non sono certamente i convitati di pietra del processo amministrativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 aprile 2015, n. 5)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2172 del 13 novembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.