Il TAR Milano, a fronte di una censura con la quale si afferma che la mancata condivisione da parte di tutti i lottizzanti di modificare alcuni aspetti di una convenzione urbanistica non avrebbe potuto impedire uno stralcio del Piano attuativo, considerati il carattere minoritario e la “marginalità”, in termini geografici, delle aree dei lottizzanti dissenzienti, precisa che:
«la normativa nazionale e regionale ammette la realizzazione di un Piano attuativo per stralci funzionali o per parti in presenza dell’accordo della maggioranza dei proprietari della aree coinvolte e non richiede l’unanimità degli stessi a condizione che lo stesso non sia stato ancora approvato: sia l’art. 27, comma 5, della legge n. 166 del 2002 che l’art. 12, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2005 stabiliscono che è sufficiente il concorso della maggioranza dei proprietari degli immobili interessati “al momento della presentazione del piano”, ossia prima che lo stesso venga approvato e venga poi sottoscritta la connessa convenzione. Appare evidente – e il dato normativo sopra richiamato ne rappresenta una conferma – che una volta approvato il Piano attuativo e stipulata la convenzione non si può far altro che darvi puntuale attuazione, trattandosi di atti che vincolano le parti e che solo di comune accordo possono essere modificati o risolti, in applicazione dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990 (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 23 giugno 2020, n. 1166). Una conferma di tale conclusione è rappresentata dalla necessità di prestazione – come avvenuto nella specie – di specifiche garanzie che i soggetti stipulanti devono fornire all’Ente pubblico in vista dell’adempimento degli obblighi assunti».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2009 del 28 ottobre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.