Il TAR Milano osserva: «come la giurisprudenza della Sezione chiarisca come i contenuti del Documento di Piano attinenti alla disciplina degli ambiti di trasformazione siano stabiliti dall’articolo 8, comma 2, lettera e), della L.r. n. 12 del 2005. La disposizione prevede, in particolare, che il Documento di Piano “individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva”.
9.1. Le previsioni contenute nel Documento di Piano “non producono effetto diretto perché, trattandosi di disposizioni di massima, da sole non sono sufficienti a definire in modo compiuto le regole di carattere urbanistico-edilizio che disciplinano gli ambiti di trasformazione; a tal fine è necessario l’intervento del piano attuativo che, attraverso le regole di dettaglio, dovrà definire in maniera puntuale il quadro giuridico ad essi applicabile, con norme aventi carattere prescrittivo” (cfr. T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, Sez. II, 7.11.2019, n. 1022).
9.2. La giurisprudenza della Sezione differenzia, sulla base del quadro normativo vigente, tra il regime giuridico degli ambiti di trasformazione e quello del tessuto urbano consolidato. Per i primi la disciplina giuridica è dettata “da una duplice fonte: il documento di piano, che li individua e detta le prescrizioni di massima che non hanno però effetto diretto sul loro regime giuridico; ed i piani attuativi che dettano invece le prescrizioni di dettaglio aventi effetti diretti sul loro regime giuridico”. Conferma, inoltre, l’inidoneità delle previsioni contenute nel documento di piano a spiegare effetti diretti trattandosi di regole di massima che necessitano di previsioni puntuali rimesse alla pianificazione attuativa (T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, 5.12.2014, n. 2971; Id., 6.2.2018, n. 347). Al contrario, “per gli ambiti del tessuto urbano consolidato”, “l’art. 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 12 del 2005 attribuisce al Piano delle Regole la definizione delle modalità di intervento e dei parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione; va aggiunto, inoltre, che le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli e non hanno termini di validità” (T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, Sez. II, 7.11.2019, n. 1022)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2182 del 16 novembre 2020.
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