Il TAR Milano precisa che: «Nel giudizio amministrativo l’intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale, non essendo sufficiente a consentire l’istanza di intervento la sola circostanza per cui il proponente sia o possa essere parte in un giudizio in cui venga in rilievo una quaestio iuris analoga a quella posta nell’ambito del giudizio principale (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, Ad. plen., 27 febbraio 2019, n. 4; Consiglio di Stato, sez. III, 03/07/2019, n. 4566)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2071 del 6 novembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.