Il TAR Milano precisa che il principio di equivalenza di cui all’art. 68 del D.Lgs. 50/2016:
«costituisce regola generale dell’intero sistema dei contratti pubblici, di derivazione euro-unitaria ed è volto a garantire una piena attuazione del principio di concorrenza e di massima partecipazione alle gare, onde consentire alle amministrazioni di ottenere prodotti o soluzioni che siano in ogni modo rispettosi dei requisiti richiesti dalle amministrazioni medesime (cfr. l’art. 68 comma 8 citato ed in giurisprudenza, fra le più recenti sentenze: Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3808/2020; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1386/2020 e TAR Marche, n. 518/2020).
Inoltre, il giudizio di equivalenza espresso dall’amministrazione costituisce manifestazione della discrezionalità tecnica di quest’ultima, censurabile pertanto solo in caso di evidenti errori o di manifesta illogicità, cioè in caso di palese inattendibilità della valutazione della commissione di gara (cfr. sul punto TAR Campania, Napoli, sez. V, sentenza n. 4315/2020 e TAR Sicilia, Palermo, sez. II, sentenza n. 1145/2020).
Certamente il richiamo al principio di equivalenza, e sul punto concorda anche lo scrivente collegio, non può essere strumentalmente effettuato per fornire all’appaltante un prodotto o un servizio radicalmente differente da quello richiesto (c.d. aliud pro alio)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1894 del 13 ottobre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.