Il TAR Milano precisa che «secondo la giurisprudenza condivisa dal Collegio , quando un intervento edilizio consiste - come nel caso di specie - in una pluralità di interventi, l’Amministrazione deve compiere necessariamente una valutazione globale degli stessi, in quanto la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l’effettiva portata dell’operazione cfr. T.A.R. Piemonte - Torino, Sez. II, n. 825/2014; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VI, n. 4676/2013; T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II, n. 584/2010; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VI, n. 1167/2016, n. 2424/2016 e n. 2433/2016)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2232 del 23 novembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.