Il TAR Milano esamina le conseguenze che derivano dalla scadenza del piano di lottizzazione, senza che la sua esecuzione abbia avuto luogo entro il termine di efficacia decennale, e ricostruisce il seguente quadro dei principi elaborati dalla giurisprudenza e condivisi dallo stesso TAR:
- con riferimento all’ipotesi –
ricorrente anche nel caso di specie – in cui l’amministrazione abbia rilasciato
il titolo edilizio dopo anni dalla maturata scadenza del termine di durata del
piano di lottizzazione e della relativa convenzione, il Tribunale (T.A.R.
Lombardia Milano, sez. II, 29 febbraio 2016, n. 406) ha già chiarito che: a)
una volta scaduto il termine di efficacia della convenzione, il Comune non può
in ogni caso ritenersi vincolato a riconoscere agli esborsi sostenuti dallo
stesso lottizzante per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione carattere
integralmente sostitutivo rispetto al contributo concessorio; b) deve tenersi
presente che le opere previste dalla convenzione di lottizzazione sono strettamente
correlate alle esigenze di urbanizzazione dell'area, come stimate al tempo
della stipula della convenzione, e in relazione al quadro complessivo della
disciplina urbanistica a quel tempo vigente, sicché decorso il termine
decennale di efficacia della lottizzazione convenzionata, si impone unicamente,
secondo i principi, e in assenza di una diversa disciplina di dettaglio, il
rispetto degli allineamenti e delle prescrizioni di zona stabilite dal piano di
lottizzazione, in applicazione dell'articolo 17 della legge n. 1150 del 1942
(già Cons. Stato, Sez. IV, 28 ottobre 2009, n. 6661); c) non può ritenersi
pregiudicata la potestà dell'Amministrazione, una volta scaduta la convenzione
urbanistica, di riconsiderare il fabbisogno di opere di urbanizzazione e di
dare applicazione agli eventuali nuovi importi stabiliti per la quantificazione
del contributo concessorio; d) “ne deriva che l'eventuale impegno del Comune a
riconoscere alle opere di urbanizzazione eseguite a spese del lottizzante
carattere integralmente satisfattivo dell'obbligazione relativa al contributo
concessorio non può vincolare l'Ente oltre il termine di durata della
convenzione urbanistica”».
«- il Piano di lottizzazione ha durata
decennale, di talché decorso infruttuosamente il suddetto termine lo strumento
attuativo perde efficacia (Cons. Stato Sez. VI 20/1/2003 n. 200; Consiglio di
Stato, sez. IV, 27/04/2015, n. 2109; idem 25/7/2001 n. 4073);
- né è ipotizzabile l’ultrattività
delle previsioni del Piano di lottizzazione decennale, in quanto la
prosecuzione degli effetti oltre il detto termine decennale confligge con la
finalità sottesa alla fissazione del termine de quo coincidente con l'esigenza
di assicurare effettività e attualità alle previsioni urbanistiche, non potendo
le lottizzazioni convenzionate condizionare a tempo indeterminato la
pianificazione urbanistica futura (Cons. Stato Sez. IV 29/11/2010 n. 8384; idem
13/4/2005 n. 1543);
- è irrilevante, ai fini delle
conseguenze connesse alla scadenza del termine decennale di efficacia del piano
di lottizzazione, la circostanza che l’impossibilità della mancata attuazione
sia dovuta alla pubblica amministrazione o al privato lottizzante (Cons. Stato,
Sez. IV, 10/8/2011 n. 4761);
- il termine di validità decennale del
piano di lottizzazione decorre dalla data di stipula della relativa convenzione
e ciò si ricollega “al fatto che, in via normale, all’approvazione del piano di
lottizzazione segue, in tempi ragionevoli, la stipula della relativa
convenzione… deve tuttavia ritenersi che la circostanza della mancata stipula
della convenzione non possa ragionevolmente costituire legittimo motivo per cui
il piano di lottizzazione abbia validità a tempo indeterminato, sia perché a
ciò osta il dato letterale della disposizione di cui all'art. 16, quinto comma,
della L. 17 agosto 1942 n. 1150 relativamente ai piani particolareggiati, che
fa esclusivamente riferimento al "tempo, non maggiore di anni dieci, entro
il quale il piano particolareggiato dovrà essere attuato", sia perché deve
comunque ritenersi prevalente la ratio della norma per cui le previsioni di un
piano particolareggiato o di un piano di lottizzazione devono avere una
determinata e certa durata temporale, con conseguente scadenza di validità del
piano medesimo, al fine di garantire l'adeguatezza e rispondenza di tali
previsioni agli interessi pubblici e privati riferiti al periodo di validità
del piano, con la conseguente e ragionevole necessità che, dopo un certo
periodo di tempo (10 anni), si debba necessariamente procedere ad una
rivalutazione di tali interessi pubblici e privati coinvolti nelle scelte
urbanistiche in questione” (TAR Sardegna Cagliari, sez. II, 18 gennaio 2018,
n. 24);
- inoltre, “il termine massimo di
dieci anni di validità del piano di lottizzazione, stabilito dall'art. 16,
quinto comma, della L. 17 agosto 1942 n. 1150 per i piani particolareggiati,
non è suscettibile di deroga neppure sull'accordo delle parti e decorre dalla
data di completamento del complesso procedimento di formazione del piano
attuativo (Cons. Stato, Sez. IV, 11 marzo 2003 n. 1315). Ciò in quanto la
convenzione è per certo un atto accessorio al Piano di lottizzazione, deputato
alla regolazione dei rapporti tra il soggetto esecutore delle opere e il Comune
con riferimento agli adempimenti derivanti dal Piano medesimo, ma che non può
incidere sulla validità massima, prevista in legge, del sovrastante strumento
di pianificazione secondaria” (cfr. Consiglio di Stato n. 1574/2013);
- quindi, secondo la giurisprudenza
consolidata (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 01/04/2015, n. 4920; Cons. Stato,
Sez. V, 30.04.2009, n. 2768; Sez. IV, 27.10.2009, n. 6572) decorso il termine
stabilito per l'esecuzione del piano di lottizzazione, questo diventa
inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto
fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi
edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le
prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso, con la precisazione che da ciò
discende che: a) le previsioni dello strumento attuativo comportano la concreta
e dettagliata conformazione della proprietà privata, le medesime previsioni
rimangono efficaci a tempo indeterminato e, col decorso del termine (di dieci
anni, per il piano di lottizzazione), diventano inefficaci unicamente le
previsioni del piano attuativo che non abbiano avuto concreta attuazione, nel
senso che non è più consentita la sua ulteriore esecuzione, salva la
possibilità di ulteriori costruzioni coerenti con le vigenti previsioni del
p.r.g. e con le prescrizioni del piano attuativo (anche sugli allineamenti),
che solo per questa parte ha efficacia ultrattiva (Tar Abruzzo L'Aquila, sez.
I, 20/11/2014, n. 810; Cons. Stato, n. 2768 del 2009 e n. 6170 del 2007;
Campania, Salerno, n. 522 del 2014); b) il termine di efficacia di 10 anni deve
intendersi riferito all’esecuzione delle previste opere di urbanizzazione che
devono essere realizzate entro tale termine; viceversa per la realizzazione
delle costruzioni dei fabbricati trovano applicazione i termini previsti nei
relativi titoli edilizi, fermo restando che poiché, in generale, il termine di
efficacia dei piani attuativi, compresi i piani di lottizzazione, è di 10 anni,
i titoli edilizi andranno richiesti e ottenuti entro tale termine, dato che,
una volta che esso sia decorso, il piano decade per la parte rimasta inattuata
rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella
costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli
allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso (cfr. T.A.R.
Lazio Latina, sez. I, 26/04/2018, n. 226; c) le conseguenze della scadenza
dell'efficacia del piano di lottizzazione si esauriscono pertanto nell'ambito
della sola disciplina urbanistica, non potendo invece incidere sulla validità
ed efficacia delle obbligazioni assunte dai soggetti attuatori degli interventi
(cfr. in particolare, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 01/04/2015, n. 4920);
La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2001 del 17 agosto 2018, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.