Il TAR Milano rammenta che all’accertamento della responsabilità della P.A. per lesione di interesse legittimo conseguente all’adozione di atti illegittimi può accedersi solo ove siano provati dal danneggiato, ex art. 2697 c.c., tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda, ovvero, i presupposti di carattere oggettivo (danno e suo ammontare, ingiustizia dello stesso e nesso causale) e soggettivo (dolo o colpa del danneggiante); ove, poi, sia richiesto il ristoro del danno da lesione di interessi pretensivi, il riconoscimento della responsabilità necessita che venga accertata la concreta spettanza, in capo alla vittima dell’illecito, del bene della vita richiesto all’Amministrazione e da questa illegittimamente negato; ne consegue che la mera illegittimità formale del provvedimento non giustifica l’attivazione della pretesa risarcitoria, né assume, di per sé solo, alcuna rilevanza il pregresso rapporto tra privato e Amministrazione e l’eventuale lesione del solo affidamento che il primo abbia riposto nella correttezza della seconda; ciò che occorre, invece, rigorosamente verificare è la sussistenza di una situazione che, secondo la disciplina applicabile, era destinata, in base ad un criterio di normalità, ad un esito favorevole, risultando quindi giuridicamente protetta; la delicatezza del c.d. giudizio di spettanza, comprensibile in considerazione del rischio che il giudice si sostituisca all’Amministrazione in valutazioni di esclusiva spettanza di quest’ultima, è massima laddove l’attività amministrativa, dal cui concreto esercizio dipende il conseguimento del bene della vita, è riconducibile all’attività discrezionale pura o comunque mista della p.a.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1998 del 16 agosto 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.