Il Consiglio di Stato precisa che ove la P.A. si adegui all'ordinanza cautelare, ma con un atto dichiaratamente esecutivo, non è configurabile l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; perché possa ritenersi venuto meno l’interesse dell’amministrazione resistente è invece necessario che le ragioni di diritto poste a base dell’ordinanza cautelare siano realmente condivise dalla P.A., che, senza attendere il giudicato, proceda all’annullamento (o anche al mero ritiro) definitivo del precedente provvedimento sospeso ed alla sua sostituzione con un nuovo atto conforme al dictum dell’ordinanza di sospensiva; solo una rinnovata ed autonoma valutazione dell'Amministrazione, adeguatamente motivata, determina la sopravenuta carenza di interesse alla decisione avverso l'atto originariamente impugnato.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 5084 del 29 agosto 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.