Precisa il TAR Milano che la disciplina procedimentale complessivamente delineata dall’articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2005 non vieta, di per sé, la riedizione di singole fasi della procedura pianificatoria, ove si intenda rivedere gli atti già assunti, a partire da un determinato segmento procedimentale; in questa prospettiva, la circostanza che non si sia proceduto alla pubblicazione di una nuova comunicazione di avvio del procedimento di formazione del Piano e all’apertura di un nuovo termine per la presentazione delle proposte e dei suggerimenti degli eventuali interessati è perciò da ritenere del tutto fisiologica; la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento di formazione dello strumento urbanistico ha, infatti, una valenza del tutto indicativa, poiché tale avviso è volto soltanto a rendere nota la volontà dell’Amministrazione di dare corso alla formazione di un piano, o di una variante di piano, ma non vincola né preordina le successive opzioni pianificatorie, che sono destinate a emergere – e sono ampiamente modificabili – nel corso del procedimento, alla luce dell’acquisizione di tutti gli interessi rilevanti.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2052 del 6 settembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.