Il TAR Milano dopo aver premesso che, secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, l’installazione di un ascensore all’esterno di un condominio non richiede il permesso di costruire, trattandosi della realizzazione di un volume tecnico, necessaria per apportare un’innovazione allo stabile, e non di una costruzione strettamente intesa, precisa che, tuttavia, l’intervento edilizio in questione non può prescindere dall’acquisizione del consenso della maggioranza dei condomini dello stabile interessato, come previsto dalla normativa civilistica in materia di innovazioni condominiali (art. 1120 cod. civ.).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2065 del 13 settembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.