Il Consiglio di Stato ribadisce che nel processo amministrativo la facoltà di replica discende in via diretta dall'esercizio della correlata facoltà di controparte di depositare memoria difensiva nel termine di trenta giorni prima dell'udienza di merito, con la conseguenza che ove quest'ultima facoltà non sia stata esercitata, non può consentirsi la produzione di memoria definita di replica dilatando il relativo termine di produzione (pari a trenta giorni e non a quello di venti giorni prima dell'udienza, riservato dall’art. 73 c.p.a. appunto alle repliche).

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 5277 del 7 settembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.