Il Consiglio di Stato ribadisce che nel
processo amministrativo la facoltà di replica discende in via diretta
dall'esercizio della correlata facoltà di controparte di depositare memoria
difensiva nel termine di trenta giorni prima dell'udienza di merito, con la
conseguenza che ove quest'ultima facoltà non sia stata esercitata, non può
consentirsi la produzione di memoria definita di replica dilatando il relativo
termine di produzione (pari a trenta giorni e non a quello di venti giorni
prima dell'udienza, riservato dall’art. 73 c.p.a. appunto alle repliche).
La sentenza del Consiglio di Stato,
Sezione Quarta, n. 5277 del 7 settembre 2018 è consultabile sul sito
istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.